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A cura di
Roberto
Cappello |
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Abbandono Incontrollato e Discarica
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L’utilizzo
dei termini ABBANDONO, DEPOSITO INCONTROLLATO E DISCARICA è a
volte azzardato ed improprio, vengono utilizzati l’uno per l’altro,
indiscriminatamente. I termini hanno significati diversi, alla luce della
normativa ambientale e in special modo della normativa sui rifiuti e difesa
del suolo. |
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Obiettivo
del presente lavoro è quello di mettere in risalto le maggiori differenze
che vi sono, con i riflessi sugli adempimenti e le rispettive sanzioni. |
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Il
significato del termine “abbandono”, molto dibattuto sin dalle prime
interpretazioni del Dlgs 22/97 c.d. “decreto Ronchi”, parte dalla esatta
nozione di “rifiuto” contenuta nell’art. 6 (definizioni),
[nota
1]
dibattito non ancora concluso, anche a seguito della controversa
“interpretazione autentica della definizione di rifiuto” data dal nostro
legislatore con il D.L. 138 del 8 luglio 2002 conv. in legge 178/2002, nel
quale art.14 detta le condizioni nelle quali un soggetto privato o giuridico
“si disfa”, “abbia deciso” “abbia l’obbligo di disfarsi” di un bene o di
una sostanza, e le condizioni nelle quali non si è davanti ad un rifiuto,
ovvero, non ricorre la nozione di rifiuto a determinate condizioni di
effettivo ed oggettivo riutilizzo, in analoghi o diversi cicli di produzione
[nota
2].
L’utilizzo del termine “disfarsi”, utilizzato dalla direttiva Europea
75/442/CEE [nota
3],
sostituito dal termine “abbandono” nel DPR 915/82
[nota
4]
(attuazione della stessa direttiva comunitaria), ripreso dall’attuale Dlgs
22/97 [nota
5]
, alimenta la discussione in dottrina ed in giurisprudenza, con le più
disparate e contrastanti sentenze nei diversi ordini e grado di giudizio. |
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OBBLIGHI
DEL PRODUTTORE E DEPOSITO TEMPORANEO REGOLARE ED IRREGOLARE |
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Gli
obblighi del produttore, sono dettati dall’art. 10 [nota
6]
del Dlgs 22/97 , ma le
condizioni per il corretto deposito temporaneo effettuato all’interno
dello stabilimento, ovvero, nel luogo stesso ove i rifiuti sono prodotti,
sono dettate dall’art. 6
[nota
7]
: (Definizioni) lett. m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti
alle seguenti condizioni: |
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......... |
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2) i
rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente
dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo
di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di
durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in
deposito non supera i 10 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle
quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati
nelle isole minori; |
|
3) i
rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente
dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo
di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine
di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti
in deposito non supera i 20 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente
dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti
localizzati nelle isole minori; |
|
in tale
articolo il legislatore impone il rispetto di limiti temporali e
quantitativi, distinguendoli per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non
pericolosi; |
|
il mancato
rispetto di tali disposizioni , comporta il seppur implicito riferimento
all’art.28 [nota
8],
infatti come indicato al comma 5, “ le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto
delle condizioni stabilite dall’articolo 6, comma 1, lettera m). “
, conseguenza è che: si ha “deposito temporaneo” solo se rispettati i limiti
di cui all’art.6 , mancando i quali si è in presenza di un “deposito
temporaneo irregolare”, equiparata alla gestione di rifiuti
[nota
9]
, con la conseguente necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 28 ed
artt. 31 e 33 se i rifiuti sono destinati ad attività di recupero. |
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Troviamo
conferma nel sistema sanzionatorio ( art.51 comma 2 ) il deposito temporaneo
“incontrollato”, viene equiparato alla attività di “gestione” dei
rifiuti, abbandonati in violazione dell’art.14
[nota
10] commi
1 e 2 , con la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative e
penali [nota
11];
infatti il
comma 2 dell’art. 51 rimanda all’applicazione delle “pene di cui al comma
1 … per i titolari di imprese … che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o
sotterranee in violazione del divieto di cui all’art.14 commi 1 e 2. |
|
Il comma 1
dell’art. 51 sanziona la “gestione” dei rifiuti effettuata in mancanza
delle prescritte autorizzazioni, è evidente pertanto che vi è una
“implicita” equiparazione del deposito temporaneo incontrollato
alla vera e propria gestione non autorizzata dei rifiuti. |
|
Si
sottolinea che la situazione sopra delineata resta applicabile solo ai
titolari di imprese o ai responsabili di enti. |
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L’ABBANDONO DEI RIFIUTI |
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Diverso è
l’ ABBANDONO di rifiuti, vietato dall’art.14
[nota
12],
e nel quale ci si trova ogni qual volta vengono rinvenuti accumuli di
rifiuti in aree pubbliche o private , costituiti da beni, oggetti che sono
in un evidente “stato di abbandono”, ovvero lasciati con incuria ed al
degrado; si tratta spesso di beni di uso domestico o di altra provenienza
urbana, ma a volte anche di rifiuti speciali provenienti da lavorazioni
artigianali o industriali, con un elevato tasso di inquinamento, come nel
caso di fanghi o rifiuti pericolosi liquidi, con una facile assimilazione
da parte del terreno e relativo inquinamento delle falde acquifere. |
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Resta però
da sottolineare l’elemento “dell’occasionalità” dell’evento: Perché si
possa restare nella fattispecie di “abbandono” e non di “discarica” è
necessario che l’abbandono sia occasionale, non ripetuto sistematicamente al
fine di generare un deposito permanente, definitivo e incontrollato, ovvero
una discarica con il conseguente degrado e inquinamento dell’ambiente. |
|
L’abbandono
è sanzionato dall’art. 50
[nota
13],
vengono applicate sanzioni solo amministrative (non anche penali come per le
imprese ed enti ); viene utilizzato il termine “chiunque in violazione …
dell’art. 14 “, lasciando liberamente interpretare ad una generale
applicazione, ma il successivo art. 51 indirizzato solo a titolari di
imprese e responsabili di enti, lascia intendere chiaramente che le sanzioni
di cui all’art. 50 sono rivolte solo ed esclusivamente a persone fisiche. |
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Vi è
sanzione più lieve per l’abbandono sul suolo di rifiuti non
pericolosi e non ingombranti, escludendo implicitamente da tale
“agevolazione” l’immissione in acque superficiali o sotterranee, forse
ritenuto dal legislatore più a rischio ambientale; infatti la sanzione
applicata per l’immissione di rifiuti quali essi siano, pericolosi e non,
compresi gli ingombranti nelle acque superficiali o sotterranee, da parte di
persone fisiche va da 103 a 619 euro, più “pesante” rispetto alla sanzione
da 25 a 154 euro applicata per l’abbandono sul suolo. |
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Come
confermato dalla Suprema Corte
[nota
14],
si configura l’abbandono di rifiuti solo nel caso di assoluta
occasionalità, non dovrà esserci ripetitività o abitualità nell’evento,
anche se trattasi di rifiuti propri. Inoltre, la temporaneità del
deposito si ha dimostrando il rispetto dei “limiti temporali” di cui
all’art. 6 Dlgs 22/97 ( 3 mesi al massimo 1 anno per rifiuti non
pericolosi). |
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Nella
sentenza sopra citata la fattispecie di una mancata occasionalità e
ripetitività dell’abbandono, riferita ad una persona fisica, si
configurerebbe comunque nella sanzione penale di cui all’art. 51 comma 1
del Dlgs 22/97, trattandosi di una vera e propria gestione illecita di
rifiuti propri, con atti continui di abbandono e depositi incontrollati. |
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Infatti, in
tale sentenza, l’abbandono compiuto da soggetto non avente le qualità
di cui al comma 2 art. 51 ( titolare di impresa e responsabile di ente )
resterebbe punito con sanzione amministrativa solo quando viene realizzato
in modo del tutto occasionale, non ripetitivo; |
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al
contrario si configurerebbe una attività di gestione dei rifiuti abusiva
,attività di smaltimento , sanzionata penalmente dal’art. 51 comma 1, in
quanto, è applicabile a “chiunque effettua una attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di
rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione , iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 27,28,29,30,31,32,33 “; Si
ricorda infatti che l’art. 6 definisce smaltimento: le
operazioni previste nel’allegato B , nel quale D1 indica: deposito
sul suolo e nel suolo (ad es: discarica), definita quest’ultima dal
recente Dlgs 36/2003
[nota
15]
art 2 comma 1 lett g)
quale: area adibita a smaltimento di rifiuti mediante operazioni di
deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di
produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del
produttore degli stessi nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti
a deposito temporaneo per più di un anno (aspetto limite temporale
che rafforza quanto già sostenuto da diverse sentenze della S.C. o dalla
autorevole dottrina). |
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La
solidale responsabilità del proprietario del sito. |
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Il comma 3
dell’art. 14 stabilisce che: “ Fatta salva l’applicazione delle sanzioni
di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2
è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento
dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il
termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in
danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.” |
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Il
proprietario dell’area nella quale vengono abbandonati rifiuti resta
obbligato in solido con l’autore, nel procedere al ripristino dei luoghi. |
|
Resta
comunque da dimostrare la sua colpa o dolo, in quanto, il proprietario del
terreno nel quale sono stati abbandonati i rifiuti , che non è anche
produttore degli stessi, non potrà rispondere dell’abbandono, fin quando non
venga riconosciuto ad Esso un comportamento colposo o doloso
[nota
16].
Non sussiste una responsabilità oggettiva del proprietario, detentore, o del
titolare di un diritto reale sul fondo stesso, non esiste cioè un soggetto
tenuto comunque in virtù del suo rapporto giuridico con il fondo, a quella
che impropriamente possiamo definire “bonifica” del sito
[nota
17]. |
|
Accertato
l’autore dell’illecito, ed eventuale corresponsabile, il sindaco emette
ordinanza per provata urgenza ambientale e di igiene e sanità pubblica,
per la rimozione dei rifiuti e ripristino dei luoghi;
nel caso in cui, non venga accertato l’autore dell’illecito e non si è in
grado di provare la colpa o dolo del proprietario del terreno, il sindaco
ordina la rimozione e ripristino dei luoghi, assumendosene gli oneri, salvo
futura rivalsa nei confronti dei colpevoli
[nota
18]. |
|
Anche
la giurisprudenza amministrativa (TAR ABRUZZO sez. dist. Di Pescara,
15/01/2004, n 34 Pres. Catoni Est. Di Giuseppe – Rossikoll – Comune di S.
Giovanni Teatino ) si è espressa in merito, stabilendo che, L’ordine
sindacale d’urgenza per motivi di igiene, sanitari ed ambientali di
smaltimento dei rifiuti, va impartito in linea di massima al produttore dei
rifiuti che li abbandona in aree pubbliche o private (anche non aperte al
pubblico), o in acque pubbliche o private, e non al proprietario dell’area
in quanto tale (o al titolare della disponibilità del bene), salvo che non
sia configurabile una compartecipazione del proprietario anche soltanto
colposa per mancata vigilanza. …. Il ricorso appare fondato in quanto: non
solo non risulta che l’abbandono di tal genere di rifiuti (rifiuti
assimilati RSU e rifiuti contenenti amianto) fosse riconducibile e quindi
addebitabile alla predetta società ricorrente, ma dagli atti di causa
emergono consistenti indizi che inducono a supporre che la responsabilità di
tale abbandono sia di altri soggetti.
[nota
19]
… Pertanto (continua la
sentenza) in assenza di una accurata istruttoria da parte del Comune
comprovante una partecipazione attiva della ricorrente nell’abbandono dei
rifiuti di che trattasi oppure una sua culpa in vigilando affinché tanto
non avvenisse ad opera di altri soggetti, l’ordinanza impugnata deve
essere valutata illegittima, atteso che, come non può imporsi al privato,
il quale sia individuato solo come proprietario dell’area senza essere
responsabile dell’abbandono dei rifiuti, lo svolgimento di attività di
sgombero e smaltimento degli stessi, giacché ai sensi degli artt. 3 e 13
del Dpr 915/82 (applicabile all’epoca dell’emissione dell’ordinanza )
destinatari di tali provvedimenti sono i produttori dei rifiuti e non anche
i proprietari dell’area in cui i rifiuti sono depositati. |
|
In contrasto a quanto sopra
riportato si cita la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Sez. V — 2 aprile
2003, n. 1678 — ( Pres. MARRONE, Rel.Est. MASTRANDREA — Montini (avv.ti
Porqueddu, Cugurra) c. Comune di Calcinato (avv.ti Bonomi, Romanelli) e nei
confronti della Regione Lom-bardia (Avv. Stato).) Rifiuti - Situazione di
necessità e urgenza - Ordine di smaltimento nei confronti del proprietario
incolpevole - Ordinanza tipica in materia di ri-fiuti - Possibilità. (Riv.
Giur. Ambiente fasc. 5 pag 809 e segg.) |
|
Il
sindaco può ordinare al proprietario dell’area, anche mediante l’emanazione
di una ordinanza tipica in materia di rifiuti e a prescindere dalla
sussistenza di alcuna responsabilità dello stesso, di provvedere allo
smaltimento qualora ciò sia necessario per fronteggiare una situazione di
urgenza. . …
….5. Appare, in definitiva, ragionevole che, impregiudicata ogni rivalsa nei
confronti dell’effettivo responsabile, il soggetto destinatario del
provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di
rifiuti tossici e nocivi sia individuato (anche) in chi con il bene si trovi
in rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerita` gli interventi
ordinati, ritenuti necessari per fronteggiare la situazione di pericolo,
alla stregua, occorre ri-badire, della natura ripristinatoria d’urgenza e
non sanzionatoria del provvedimento contingibile ….. Il Sindaco di
Calcinato, dovendo provvedere nell’immediatezza in base alla segnalazione
pervenuta, legittimamente ha adottato le impugnate ordinanze d’urgenza,
rivolgendosi non solo nei confronti di chi appariva il locatario detentore
del capannone, ma anche nei confronti della proprietà di esso, salvo dover
verificare in un successivo momento i soggetti a cui effettivamente
accollare le spese sostenute per il perseguimento, d’ufficio, della tutela
degli interessi della collettività interessata. |
|
Pertanto si
sancisce il principio in base al quale è sempre possibile ordinare al
proprietario, anche privo di responsabilità , di provvedere allo smaltimento
dei rifiuti qualora sussistano le condizioni di necessità e urgenza. Il
proprietario è infatti, secondo il Consiglio di Stato, il soggetto che si
trova nella situazione più idonea a garantire che gli interventi ritenuti
necessari siano realizzati tempestivamente.( ADA LUCIA DE CESARIS- note a
rivista citata) |
|
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. V — 1 Luglio 2002, n. 3596 — Pres. ELEFANTE, Rel. Est.
CERRETO — Comune di Milano (avv.ti Surano, Ammendola, Maffey, Izzo) c. Pomme´
(avv. Dal Molin). Rifiuti - Deposito incontrollato di rifiuti - Proprietario
incolpevole - Impegno a smaltire i rifiuti - Inerzia - aggravamento della
situazione - Corresponsabile per negligenza - Sussistenza. (Riv. Giur.
Ambiente fasc. 5 pag 806 e segg.) |
|
Il
proprietario di un’area che, venuto a conoscenza del fatto che questa veniva
utilizzata come discarica (peraltro abusiva), rimane inerte nonostante il
suo impegno nei confronti della pubblica amministrazione a provvedere allo
smaltimento dei rifiuti, concorre con la sua negligenza all’aggravio della
situa-zione, e quindi deve ritenersi corresponsabile, al meno a titolo di
colpa, del deposito incontrollato di rifiuti. |
|
In tale
sentenza Il Consiglio di Stato ha ritenuto di coinvolgere nella
responsabilità e quindi nell’obbligo di smaltire i rifiuti, illegittimamente
abbandonati da terzi, il proprietario dell’area, il quale seppur privo di
una responsabilità diretta,con il suo comportamento successivo ha
contribuito ad aggravare la situazione. Il proprietario dell’area aveva
infatti denunciato l’abbandono dei rifiuti sul sito, tuttavia dopo essersi
impegnato con l’autorità pubblica a porvi rimedio era rimasto inerte
[nota
20]. |
|
Conseguenza
ne è che, le ordinanze sindacali devono riportare ( dopo accurate indagini
) le eventuali oggettive e soggettive responsabilità del proprietario del
terreno nel quale siano stati abbandonati i rifiuti , riscontrare il dolo o
colpa per semplice negligenza, per non aver impedito il fatto protrattosi
per lungo tempo [nota
21],
o per aver in concorso con altre persone organizzato l’illecito di abbandono
dei rifiuti o addirittura di una vera i propria discarica abusiva . |
|
In linea di
principio si può affermare che se non sussiste la prova del dolo o della
colpa, il proprietario dell’area non può rispondere di un reato disciplinato
dal sistema sanzionatorio del Dlgs 22/97 artt 50 ed anche 51, l’organo di
vigilanza deve prima dimostrare, provare il dolo o colpa del proprietario
dell’area ove è avvenuto l’abbandono dei rifiuti e poi procedere alla
denuncia ed irrogazione della sanzione amministrativa, informazione al
sindaco competente per territorio per la successiva eventuale diffida –
ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi
(non bonifica). |
|
All’abbandono non si applica il Dm 471/99 sulle bonifiche, attuativo
dell’art. 17 del Dlgs 22/97, come disposto dall’art. 1 comma 2 citato dm
[nota
22]: |
|
In ogni
caso si dovrà procedere alla classificazione, quantificazione ed indicazione
della localizzazione nel sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo
incontrollato, ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino
ambientale da effettuare ai sensi del presente decreto nel caso in cui, a
seguito della rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei suddetti
rifiuti, si accerti il superamento o il pericolo concreto ed attuale di
superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui
all’articolo 3, comma 1. |
|
Il
superamento dei limiti tabellari di cui all’All.2 al cit. Dm, comporta il
progetto ed esecuzione di bonifica con successivo ripristino dei luoghi nei
modi e tempi stabiliti dall’art. 10 . |
|
LA
DISCARICA ABUSIVA |
|
Il deposito
incontrollato e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti ripetuto ed
organizzato, sfociano in un’altra fattispecie di reato, quella di discarica
abusiva, ovvero, senza prescritta autorizzazione. |
|
Con la
nuova definizione di discarica dettata dal Dlgs 36/2003 recante “
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”
si è in presenza di una discarica quando si adibisce un’area allo
smaltimento di rifiuti (deposito sul suolo o nel suolo), inoltre (novità
legislativa) compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti
adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi
nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo
per più di un anno. Non vi rientrano gli impianti in cui i rifiuti sono
stoccati temporaneamente (periodo inferiore a tre anni) per poi essere
destinati ad operazione di recupero, trattamento o smaltimento, o lo
stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un
anno. |
|
Per quanto riguarda la nuova
nozione di discarica (integrata dal limite temporale di un anno), sono state
emesse le prime sentenze
[nota
23]. La
sentenza ( Trib di Grosseto del 09/10/2003 n 793 -Est. Branda) stabilisce
che: perché si possa configurare il “deposito temporaneo”, è necessario che
“le fasi dello scarico e successivo prelievo per il trasporto altrove non
siano intervallate da lunghi periodi di tempo in cui i rifiuti restino
abbandonati sul suolo, con evidente pericolo di inquinamento del terreno
sottostante”. Nel caso in esame i rifiuti venivano accumulati, abbandonati
sul suolo per un lungo periodo di tempo, “ senza alcuna separazione dal
terreno sottostante esposto perciò al pericolo di inquinamento , in una
situazione di fatto che, nell’ottica della tutela per l’ambiente ....
presenta connotazioni tipiche della discarica intesa come luogo in cui si
svolge lo smaltimento di rifiuti (o alcune fasi di smaltimento) mediante
deposito sul suolo o nel suolo.” La sentenza continua, stabilendo che,
il fatto che venissero effettuati prelievi “sporadici” di rifiuti ma
reintegrati immediatamente da altri non fa venir meno la definizione di
discarica. Tale condotta integra pertanto il reato di cui all’art. 51 Dlgs
22/97. |
|
Perché si
possa configurare il reato di discarica abusiva è comunque necessario che
sussistano diversi presupposti, tra i principali permane l’intenzione del
proprietario del sito e produttore dei rifiuti (che deve essere riscontrata
con certezza dall’organo di controllo), ovvero, se vi è (da parte del
produttore-detentore) l’intenzione di disfarsi dei rifiuti o meno, se gli
stessi sono destinati ad attività di recupero-smaltimento o non vi è la
minima intenzione a disfarsi di un qualcosa che il proprietario – detentore
considera beni, materiali o sostanze, che non devono essere smaltiti o
avviati ad una delle attività di recupero elencate negli allegati al Dlgs
22/97, venendo meno così la” nozione di rifiuto”, e quindi, l’applicazione
delle norme che li disciplinano ( Dlgs 22/97 ed i diversi decreti
attuativi). |
|
Il tutto
quindi rimane ancora legato alla esatta nozione di rifiuto che stenta ad
arrivare, considerato anche il fatto che la nozione di rifiuto tutta
italiana è stata contestata dalla Commissione Europea
[nota
24],
ed inviata alla Corte di Giustizia UE con le osservazioni dell’Avvocato
Generale dell’UE che condannano la Legge 178/2002 per conflitto con la
direttiva 75/442 CEE sui rifiuti. |
|
Caratteristica principale di una discarica abusiva è la permanenza dei
rifiuti in tale luogo, che organizzato o meno per riceverli, viene
utilizzato per continui scarichi, anche intervallati nel tempo , di rifiuti
di diversa natura o provenienza; l’azione ripetuta nel tempo dello
scaricare in tale luogo i rifiuti, senza provvedere ad una successiva lecita
destinazione ad operazioni di smaltimento o di recupero, fa venir meno
l’applicazione delle disposizioni agevolative riservate ai depositi
temporanei nei luoghi di produzione. |
|
Lo scarico
occasionale (come accennato) non può essere considerato realizzazione di
discarica abusiva ma ad esso rimane applicato l’art. 14 viene considerato un
abbandono di rifiuti e ad esso viene applicato l’ art. 50 del sistema
sanzionatorio. |
|
Il
proprietario del terreno ove insiste una discarica abusiva non risponde del
reato di cui all’art. 51 Dlgs 22/97, in quanto: “non è sufficiente, ad
integrare il reato di cui alla contestazione la mera consapevolezza da parte
del possessore di un fondo del fenomeno di abbandono sul medesimo di rifiuti
da parte di terzi, senza che risulti accertato il concorso, a qualsiasi
titolo, del predetto possessore del fondo con gli autori del fatto”
[nota
25].
La sentenza continua in motivazione stabilendo che, dar luogo ad una
condotta omissiva per non aver impedito l’evento, (così come previsto
dall’art. 40 comma 2 dell’art.40 del Cod. Pen.)
[nota
26]
nel momento in cui, pur
consapevoli che sul proprio terreno vengono depositati regolarmente , in
modo continuativo e ripetuto rifiuti , non vengono intraprese azioni atte ad
evitarlo, non è di per se sufficiente ad integrare la fattispecie del
concorso nel fatto illecito altrui. Pertanto il non impedire l’evento
illecito (discarica abusiva) “… configura la colpa ma non è sufficiente
ad integrare la fattispecie del concorso nel fatto illecito” e pertanto
il proprietario del terreno non risponderà penalmente così come disposto
dall’art.51 del Dlgs 22/97. |
|
La sanzione
applicata per il reato di discarica abusiva è disciplinata dall’art. 51 del
Dlgs 22/97, il responsabile è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a
due anni e con l’ammenda da 2582 € a 25.822 € ; è prevista una pena più
severa per la discarica abusiva di rifiuti pericolosi: reclusione da uno a
tre anni e l’ammenda da 5.164 € a 51.645 €; è prevista inoltre la confisca
dell’area, con l’obbligo di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi . |
|
.. |
|
NOTE |
[1] Art. 6; (Definizioni); 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l’obbligo di disfarsi. |
[2] 14.
(Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22). 1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l’obbligo di
disfarsi" di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito
denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o
indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad
attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del
decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di
recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22,
sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l’obbligo di disfarsi": l’obbligo di avviare un materiale, una
sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da
una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o
imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal
fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di
cui all’allegato D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per
beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove
sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente
riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di
consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza
recare pregiudizio all’ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente
riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di
consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda
necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate
nell’allegato C del decreto legislativo n. 22. |
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[3] Art. 1: Ai sensi della presente direttiva: a)
per “rifiuto” si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore
si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi, secondo le disposizioni nazionali
vigenti. |
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[4] Art. 2 (Classificazione rifiuti) Per rifiuto
si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da
cicli naturali, abbandonato o destinato all’abbandono.
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[5]
Vedi nota 1 |
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[6]
Art. 10. (Oneri dei produttori e dei detentori). 1. Gli oneri relativi
alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i
rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le
operazioni individuate nell’allegato B al presente decreto, e dei precedenti
detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le
seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni
vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico
di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita
convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 16 del
presente decreto.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento
dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività
di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto
il formulario di cui all’articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al
trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a
dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.
Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei
mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione. |
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[7]
Art. 6 Dlgs 22/97 (Definizioni)
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
……
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente
dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo
di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di
durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in
deposito non supera i 10 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle
quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati
nelle isole minori;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale
indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando
il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri
cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il
quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell’anno o
se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in
stabilimenti localizzati nelle isole minori; |
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[8]
Art.28. (Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero).
……. 5. Fatti salvi l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
da parte dei soggetti di cui all’articolo 12, ed il divieto di miscelazione,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito
temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo
6, comma 1, lettera m). |
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[9] Cass.Pen. sez. 3
21/03/2000 – Eterno |
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[10]
Art .14. (Divieto di abbandono). 1. L’abbandono e il deposito
incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato
solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51,
chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla
rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al
ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i
titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale
violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia
imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi
e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed
i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa. |
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[11]
Art. 51. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata). 1. Chiunque
effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29,
30, 31, 32 e 33 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da euro
2.582 a euro 25.822 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro
2.582 a euro 25.822 se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai
responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato
rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all’articolo 14, commi 1 e 2. |
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[12]
Art 14 Dlgs 22/97 (Divieto di abbandono).
1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo
sono vietati.
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato
solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51,
chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla
rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al
ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i
titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale
violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia
imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi
e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed
i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa. |
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[13]
Art. 50 (Abbandono di rifiuti) 1. Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli
articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2
abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o
sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a
euro 619. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non
pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 25 a euro 154.
1 bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare
della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui
all’articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 258 a euro 1.549.
2. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 14,
comma 3, o non adempie all’obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, è punito
con la pena dell’arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per
tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale
della pena può essere subordinato all’esecuzione di quanto stabilito
nell’ordinanza o nell’obbligo non eseguiti. |
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[14] Cass. Pen.,
Sez. III, 10/11/2000 n 133. |
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[15] S.O. n 40/L
G.U. n 59 del 12 marzo 2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti”. |
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[16] Consiglio
di stato V sez. Sent. 20/01/2003 n 168 : “…. l’ordine sindacale d’urgenza
per motivi d’igiene , sanitari ed ambientali di smaltimento dei rifiuti va
impartito in linea di massima al produttore dei rifiuti che li abbia
abbandonati in aree pubbliche o private (anche non aperte al pubblico) o in
acque private o pubbliche e non al proprietario dell’area in quanto tale (o
titolare della disponibilità del bene ), salvo che non sia configurabile una
compartecipazione del proprietario anche soltanto colposa di mancata
vigilanza . …” |
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[17] Commento a
sentenza 168/2003 Consiglio di Stato di Avv. G. Taddia riv. Rifiuti Ed.
Ambiente n 3/03 pag 27 |
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[18] come
prevede lo stesso art. 14 al 3° comma: “…. 9Il sindaco dispone con ordinanza
le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere,
decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed
al recupero delle somme anticipate.” |
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[19] Come asserito
dal Consiglio di Stato nel 2003 (vedi nota 16). |
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[20] ( ADA LUCIA DE
CESARIS - note a rivista citata ) |
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[21] Nella sentenza
n 3596 del 01 luglio 2002 sez. V il Consiglio di Stato ha ribadito tale
concetto, ovvero che, i proprietari a conoscenza dell’abbandono dei rifiuti,
concorrono con la loro negligenza ad aggravare la situazione , per non aver
impedito il fatto ( in tal caso, non ripristinando la recinzione), e
concorso di responsabilità anche a carico dell’Amministrazione Comunale per
non aver tempestivamente provveduto a prendere gli opportuni provvedimenti.
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[22] Dm 471/99:
Art. 1 comma 2: Le disposizioni del presente decreto non si applicano
all’abbandono di rifiuti disciplinato dall’articolo 14, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed
integrazioni. In ogni caso si dovrà procedere alla classificazione,
quantificazione ed indicazione della localizzazione nel sito dei rifiuti
abbandonati o depositati in modo incontrollato, ai fini degli eventuali
interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del
presente decreto nel caso in cui, a seguito della rimozione, avvio a
recupero e smaltimento dei suddetti rifiuti, si accerti il superamento o il
pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione
limite accettabili di cui all’articolo 3, comma 1. |
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[23] Tribunale Penale
di Grosseto – Giudice Monocratico sentenza 09/10/2003 n 793 (Est. Branda) –
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[24] Bruxelles
09/07/2003 – 2002/2213 C(2003)2201 A firma di Margot Wallstrom
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[25]
Corte di Cassazione III sez. penale – Sentenza 26 settembre 2002 n 1566 –
Pres. Malinconico Est. Postiglione (in rifiuti Ed Ambiente n 94 3/03 pag.
25 ): La massima: In tema di smaltimento dei rifiuti, i reati di
realizzazione e gestione di discarica abusiva nonché di stoccaggio non
autorizzato di rifiuti pericolosi previsti dall’art. 51 Dlgs 22/97 , sono
reati permanenti che non possono realizzarsi in forma omissiva, bensì solo
commissiva . Pertanto tali reati non possono consistere nel semplice
mantenimento della discarica o dello stoccaggio che siano stati realizzati
da terzi se non vi sia stata da parte dell’imputato alcuna partecipazione
attiva ma solo la consapevolezza della materiale esistenza di tali fatti.
Pertanto non integra i reati di cui all’art.51, il fatto che il possessore
del sito abbia una mera consapevolezza del fenomeno di abbandono dei rifiuti
da parte di terzi sul sito medesimo. Ai fini di tale integrazione di reato è
necessario accertare il concorso, a qualsiasi titolo, del possessore del
fondo con gli autori del fatto illecito. |
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[26] Art. 40 C.P. Rapporto di causalità:
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato , se
l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento che si
ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
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TERRE, ROCCE DA SCAVO E
RIFIUTI DA DEMOLIZIONE

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