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Roberto Cappello

 

 

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Gli interventi e le Ns. competenze nel settore ambientale, sono di elevato profilo professionale.

Importante si è rivelata l'attività di informazione che gli Operatori delle Guardie Ambientali  forniscono abitualmente e giornalmente a singoli comuni, cittadini, comitati e associazioni, sui temi ambientali e sui modi di tutelare i propri diritti . Cercando con i cittadini di sviluppare l’attività di presidio del territorio, e valorizzazione dell’Ambiente
La collaborazione con le Guardie Ambientali  Dipartimento Regionale del Piemonte con sede Regionale & Provinciale in Casale Monferrato da parte di tutti i cittadini possono spaziare dalla semplice segnalazione di inquinamenti alla richiesta d'informazioni.

Le Guardie Ambientali , sede provinciale di Casale Monferrato sta avviando un programma di promozione e potenziamento dell'organico provinciale. Lo scopo è di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali ricercando nuovi Volontari per il servizio di Vigilanza qualificata.

Il programma sarà sostenuto dal CSVA. Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Alessandria, ed ogni iniziativa programmata sarà riportata tempestivamente sulle pagine della stampa locale e piemontese.

Il programma delle Guardie Ambientali  di volontariato ambientale prevede un percorso formativo (in corso di impostazione)  con le persone interessate a diventare Guardie Ambientali d'Italia potenzialmente interessati alle tematiche di tutela ambientale, per porre le basi di fattive collaborazioni con l'opportunità di svolgere volontariato ambientale.

Federico Cappello

Un sms per sapere se l’auto è rubata

E' partito a fine novembre un innovativo servizio della Polizia di Stato: permette di sapere, con un semplice SMS, se una macchina risulta rubata o meno. Il servizio era già presente online sul sito della Polizia di Stato ma l'implementazione via SMS permette un maggior e più immediato utilizzo.

Con un solo SMS quindi, si può sapere se su una moto o auto sospetta è stata effettuata una denuncia. Può essere utilissimo durante i non rari ritrovamenti di auto abbandonate nelle campagne. C’è però da tener presente che i dati non sono caricati sull’archivio così consultabile in tempo reale ma con un lieve ritardo. Pertanto una risposta negativa non esclude in modo assoluto che il veicolo risulti rubato.

In pratica come fare:

Digitate la lettera T sul display del vostro telefonino poi uno spazio vuoto e il numero di targa dell’automobile o della moto sospetta.

Esempio: T RM1H0123

Inviate il messaggio al numero +39 320 3885858 e aspettare.
Poco dopo arriverà un messaggio che ha come mittente "Mininterno" con le informazioni che interessano.
Se il mezzo non risulta segnalato (almeno fino al periodo indicato) dalle forze di polizia arriverà un SMS con il seguente testo:

La targa richiesta non risulta nell'archivio dei veicoli rubati

Se invece per la macchina, o moto che sia, è stata fatta una denuncia di furto arriverà un messaggio come questo: (NB: dati di fantasia):

Trovato: FURTO Targa: RM1H0123 telaio: NON PRESENTE modello: AUTOBIANCHI Y10 AUTOVETTURA Denuncia: 09/05/1998 c/o Commissariato Salario Parioli - Roma dati al: 11/12/2003

In questo caso se si desiderano ulteriori informazioni o se si vuole segnalare un'auto sospetta bisogna rivolgersi al più vicino ufficio di Polizia (113) o dei Carabinieri (112).

 

 

 

L’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) vieta "l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo", e "l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee". Chi non rispetti la norma è punito "con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro", nel caso di rifiuti pericolosi e ingombranti; da 25 a 155 euro, negli altri casi (articolo 255).

L’articolo 256, invece, punisce la discarica abusiva vera e propria, ovvero "l’attività di raccolta, trasporto, recupero , smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti" senza autorizzazione. Si tratta, in questo caso, di un reato penale, punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, nel caso di rifiuti pericolosi; con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, negli altri casi.

La differenza tra il semplice abbandono di rifiuti e la discarica abusiva sta, secondo la prevalente giurisprudenza, nel fatto che il primo è assolutamente occasionale, il secondo ripetuto e abituale.

Inoltre, il colpevole dell’abbandono di rifiuti "è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi". Lo stesso obbligo ricade sul proprietario o conduttore dell’area. Il sindaco "dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere" (192). Se il colpevole "non ottempera all’ordinanza, è punito con l’arresto fino a un anno" (art. 255). In questo caso, oppure se il responsabile non viene individuato, il sindaco ordina la rimozione e il ripristino dei luoghi, a spese del Comune. Salvo, successivamente, recuperare dai colpevoli le somme spese, dai colpevoli della violazione.

Fin qui la normativa nazionale, che stabilisce competenze, responsabilità e procedure in modo chiaro e preciso. Ma in Sicilia le cose stanno diversamente.  L'articolo 160 della Legge Regionale n. 25 del 1 settembre 1993 prevede, infatti, che "le province svolgono obbligatoriamente l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati" e aggiunge che tale attività "può essere estesa a interventi di risanamento ambientale di parti del territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive, fatto salvo il diritto di risarcimento nei confronti dei responsabili del danno ambientale". Il conflitto tra norme nazionali e regionali ha dato vita a un vero e proprio caos normativo, con un conseguente scarica-barile tra Comuni e Province, che, alla fine, è stato risolto dal Consiglio di giustizia amministritava della Regione Sicilia (con la sentenza n. 553, depositata il 21 settembre 2006), il quale ha disposto che la competenza sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti al di fuori dei centri abitati resta alle Province, a differenza che nel resto d'Italia. Per ovviare alla genericità della norma siciliana, l'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente ha emesso una circolare (n. 6006 del 27 marzo 1998), che precisa la ripartizione delle competenze:  se il responsabile della discarica abusiva viene identificato, lo sgombero viene ordinato dal sindaco; se invece il l'autore dell'illecito non è individuato, spetterà al Comune provvedere allo sgombero all'interno del centro abitato, alla Provincia al di fuori del centro abitato. Ma il caos normativo resta, anche perchè la circolare non ha valore di legge, ma è solo un atto amministrativo. Inoltre, mentre la norma nazionale impone al sindaco degli obblighi precisi, nel momento in cui venga a conoscenza del'esistenza di una discarica (emettere un'ordinanza per la rimozione dei rifiuti e, nel caso in cui la rimozione non avvenga o il colpevole non venga individuato, procedere alla rimozione stessa e al ripristino dei luoghi a spese del Comune), la norma regionale non definisce nel dettaglio le responsabilità del presidente della Provincia, stabilendone solo, genericamente, la competenza sulla raccolta e lo smaltimento.

Che cosa possiamo fare per difenderci dalle discariche abusive?

Se vediamo qualcuno che abbandona rifiuti, possiamo denunciarlo alle forze dell’ordine. Prendiamo il numero di targa del suo mezzo di trasporto e, se possibile, scattiamo delle foto. Andiamo alla caserma dei carabinieri o al commissariato di polizia più vicini e raccontiamo quello che abbiamo visto. La denuncia può anche essere presentata in forma anonima, ovvero senza firmare il verbale.

Se, invece, ci imbattiamo in un deposito di rifiuti o in una vera e propria discarica abusiva, facciamo una segnalazione (con raccomandata con avviso di ricevimento) alla Procura della Repubblica, al Sindaco e, se i rifiuti si trovano all'esterno del centro abitato, anche alla Provincia, se possibile allegando alcune fotografie.

Da questo momento, il sindaco (o il presidente della Provincia) è tenuto a provvedere entro 30 giorni. O almeno, entro lo stesso termine, a rispondere alla nostra segnalazione, per esporre le ragioni del ritardo. Se non lo fa, è colpevole del reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 del codice penale), punibile con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Quindi, possiamo mandare un esposto alla Procura della Repubblica competente, nei confronti del Sindaco  (o del Presidente della Provincia) inadempiente. La Procura è obbligata ad avviare l'azione penale.

 Se volete le VOSTRE denunce, Scriveteci   le inoltreremo noi.

 

 

 

 

 

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