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Roberto
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Come
operano le Guardie Ambientali?
Le Guardie Ambientali svolgono la loro attività organizzate in
raggruppamenti Regionali, Provinciali e Comunali, dotati di un unico
statuto, regolarmente registrato e approvato dagli organi competenti.
Le Guardie Ambientali operano nell’ambito di programmi concordati
con le Amministrazioni Locali, Provinciali e Regionali .
Il territorio di competenza delle Guardie Ambientali è quello dei comuni di
appartenenza dove vengono istituite le stazioni comunali.
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Anagrafe Canina Nazionale:
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Per conoscere l'anagrafe
di provenienza di un cane smarrito occorre digitare il codice a 15 cifre del
microchip o quello del tatuaggio nell'apposito spazio.

Legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste.
Il combinato disposto degli articoli 13 e 18
Legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e
norme in materia di danno ambientale) consente, alle associazioni
di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno
cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente,
d’intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato
(Cfr. Sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3361) sussiste la legittimazione a
ricorrere delle associazioni ambientaliste, come sopra individuate,
quando oggetto di ricorso sia un provvedimento riguardante la
realizzazione di opere su di un’area già formalmente qualificata in sede
amministrativa come avente un particolare pregio paesistico-ambientale.
Nella fattispecie concreta sottoposta all’esame del TAR barese la
legittimazione a ricorrere è stata riconosciuta in ordine ad un intervento
incidente su di un’area compresa in zona assoggettata a vincolo
paesaggistico (a norma delle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985),
vincolo storico ambientale (ex lege n. 1089 del 1939), vincolo idrogeologico
e vincolo faunistico (L.R. n. 10 del 1984).
Sentenza integrale:
TAR Puglia Bari, sez. I, 23 gennaio 2009, n. 121
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